Amministrazione Trasparente
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- In ottemperanza al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici, si pubblicano gli Obiettivi di Accessibilità relativi all'anno 2014.
- Ai sensi del CAD e della delibera CIVIT 50/2013 si pubblica il file con le basi di dati utilizzate dall'Istituto Comprensivo Statale n° 1 di Lanciano.
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In questa pagina saranno pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
dlgs 33/2013
Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
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I fornitori sono selezionati secondo i criteri di legge sugli appositi siti del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; gli esperti esterni vengono selezionati tramite i bandi di gara previsti dalla normativa.
dlgs 33/2013
Articolo 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati::1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
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In ottemperanza all'Art. 6-ter del Decreto Legge n.5 del 9/02/12, si pubblicano i codici identificativi dell'utenza bancaria (IBAN) sulla quale si possono effettuare i pagamenti mediante bonifico o bollettino postale.
Codice IBAN conto corrente bancario
Codice IBAN conto corrente postale
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Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture: l'Istituto ha sempre rispettato i tempi di pagamento concordati con i fornitori.
dlgs 33/2013
Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
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L'istituto rispetta i tempi previsti dalla normativa (Legge 241/1990).
dlgs 33/2013
Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati::2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
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